Inviato esito

Gara #62

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI OSTRA VETERE (IMU/TASI E TARI).
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Informazioni appalto

19/06/2026
Aperta
Servizi
€ 139.356,00
Moretti Gianluca
C.U.C. tra i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Senigallia c/o il Comune di Senigallia

Categorie merceologiche

7994 - Servizi di organismi di riscossione

Lotti

Inviato esito
1
BC16E10AB3
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI OSTRA VETERE (IMU/TASI E TARI).
La concessione ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune di Ostra Vetere (IMU/TASI e TARI), come meglio indicato nel Capitolato Speciale. Si rinvia al Capitolato Speciale per una dettagliata descrizione del servizio.
€ 116.130,00
€ 44.667,20
€ 0,00
€ 102.595,00
1251 Del 24/09/2026
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02391510266 ABACO S.P.A.
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

960
23/07/2026
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23/07/2026 15:50
166.00 kB
Cognome Nome Ruolo
Monti Marinella Presidente e Segretario verbalizzante

Commissione valutatrice

980
28/07/2026
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28/07/2026 14:42
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Cognome Nome Ruolo
Cecchini Davide Presidente di Commissione
bettini valentina Componente di Commissione
pieroni paola Componente di Commissione

Scadenze

13/07/2026 23:59
23/07/2026 12:00
23/07/2026 15:00

Allegati

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18/06/2026 12:04
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28/09/2026 10:29
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28/09/2026 12:13
66.72 kB

Chiarimenti

09/07/2026 16:30
Quesito #1
Con riferimento agli artt. 12 e 13 del Capitolato Speciale, si chiede di confermare se l’obbligo di dotarsi di uno sportello fisico per il ricevimento dell’utenza possa essere assolto, in alternativa, mediante l’attivazione di uno sportello virtuale integrato con un servizio di contact center dedicato, idoneo a garantire assistenza ai contribuenti, gestione delle richieste informative e operative, supporto sulle posizioni debitorie, assistenza per istanze di rateizzazione, informazioni sui pagamenti e interlocuzione con personale qualificato.




10/07/2026 13:46
Risposta
La richiesta non può essere accolta.
Gli artt. 12 e 13 del Capitolato Speciale prevedono espressamente, quale obbligo contrattuale a carico del concessionario, la disponibilità di uno sportello fisico destinato al ricevimento dell'utenza, disciplinandone altresì le caratteristiche essenziali, i termini di attivazione, l'ubicazione e gli orari minimi di apertura al pubblico. In particolare, l'art. 12 richiede espressamente che il concessionario si doti di "uno sportello fisico presso cui i contribuenti si possano recare", mentre l'art. 13 ne disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento.
Pertanto, lo sportello virtuale integrato con un servizio di contact center non può ritenersi sostitutivo dello sportello fisico, il cui mantenimento rappresenta un requisito obbligatorio previsto dalla documentazione di gara.
Resta ferma la facoltà dell'operatore economico di affiancare allo sportello fisico ulteriori modalità di assistenza all'utenza, quali sportelli virtuali, contact center, servizi di videoassistenza o altri strumenti digitali, purché tali servizi abbiano carattere integrativo e non sostitutivo rispetto all'obbligo di garantire la presenza e l'operatività dello sportello fisico previsto dal Capitolato.


13/07/2026 08:58
Quesito #2
In merito alla procedura in oggetto si necessita di riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti:



1. Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso con esclusione delle attività ed atti di competenza dell’Ente; si chiede inoltre conferma che eventuali spese di giudizio di competenza dell’Ente e/o spese di lite a cui l’Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell’Ente impositore stesso;



2. Si chiede conferma che entro tre anni dalla consegna delle liste di carico il Concessionario dovrà concludere le attività, trascorso tale termine il Concessionario invierà all’Ente le posizioni ritenute inesigibili;



3. Si chiede conferma che alla scadenza della concessione l’aggiudicatario è autorizzato a portare a termine le attività inerenti le posizioni precedentemente affidate;



4. In riferimento a quanto previsto dall’Articolo 39, comma 2 del Capitolato d’Appalto, ove si stabilisce che: "Il Comune, tuttavia, si riserva la facoltà di ordinare al concessionario il blocco di tutte le attività e la restituzione di tutte le partite non ancora riscosse; in tal caso, egli deve ottemperarvi nel più breve tempo possibile e le eventuali riscossioni non sono più soggette alla corresponsione dell’aggio", si chiede cortesemente di chiarire:



· Esatta definizione di "eventuali riscossioni": Se la dicitura "le eventuali riscossioni non sono più soggette alla corresponsione dell’aggio" sia da intendersi riferita esclusivamente agli incassi che l'Ente dovesse realizzare direttamente dopo l'avvenuta restituzione delle partite e per i quali il concessionario non abbia svolto alcuna attività;



· Salvaguardia delle attività già eseguite: Se sia confermato che per tutti gli atti e le procedure cautelari ed esecutive, per i quali il concessionario abbia già posto in essere l'attività di competenza prima dell'ordine di blocco, sia comunque garantito il diritto alla corresponsione dell’aggio pattuito o, in subordine, il rimborso integrale dei costi vivi di notifica e di procedura sostenuti;



· Indennizzo per recesso/sospensione: Se l'ordine di blocco e restituzione configuri un'ipotesi di recesso unilaterale o sospensione per motivi di pubblico interesse e se, in tal caso, sia previsto un indennizzo o ristoro economico a favore del concessionario per le attività interrotte.



5. Si chiede conferma circa la spettanza al Concessionario degli oneri di riscossione a carico del debitore ex art. 1, co. 803, lettera a), Legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche in considerazione delle risposte del Dipartimento delle finanze alle domande del Sole 24 Ore che chiariscono che i citati oneri rispondono ad esigenze diverse e cioè di prevedere espressamente la possibilità di porre a carico dei contribuenti “costi di elaborazione e di notifica degli atti” sostenuti e anticipati dal Concessionario, come si desume dalla lex specialis di gara, nei limiti però previsti dal Legislatore;



6. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 38, comma 5, si chiede conferma che l'accettazione della comunicazione di inesigibilità da parte dell'Ente comporti il definitivo e formale discarico del Concessionario dalle posizioni interessate;



7. Con riferimento a quanto previsto dall’Articolo 38, comma 7 del Capitolato d’Appalto, in caso di rifiuto della comunicazione di inesigibilità il Concessionario è tenuto a proseguire le azioni di riscossione, pena l'inadempimento, anche qualora la prosecuzione sia impossibile (es. per intervenuta decadenza). Si chiede cortesemente di chiarire:



· Se il "rifiuto della comunicazione" configuri un formale provvedimento di diniego di discarico per colpa imputabile al Concessionario, oppure una richiesta di integrazione/prosecuzione delle attività istruttorie;



· Come debba comportarsi il Concessionario qualora il rifiuto intervenga successivamente alla scadenza naturale del contratto di concessione, e se tali attività di prosecuzione della riscossione coattiva saranno normate da un regime di proroga contrattuale, mantenendo il diritto alla percezione dei relativi compensi (aggio e quota fissa).



8. Il Capitolato prevede, all'Articolo 33, comma 4, la facoltà per il Concessionario di presentare comunicazioni di inesigibilità per antieconomicità entro il termine perentorio di 60 giorni dall'avvio del servizio. Al contempo, l'Articolo 38, comma 8 attribuisce all'Ente la facoltà di accettare l'inesigibilità per motivi di efficienza o economicità in qualsiasi momento della gestione. Al fine di coordinare le due previsioni, si chiede di chiarire se la facoltà di presentare la comunicazione di inesigibilità per motivi di evidente antieconomicità possa essere esercitata dal Concessionario durante l'intero arco della concessione, in coincidenza con i flussi ordinari di rendicontazione, o se resti rigidamente vincolata al termine iniziale dei 60 giorni;



9. Con riferimento a quanto previsto dall’Articolo 8, comma 4, in merito alla qualificazione dei rimborsi quali "pagamenti negativi" da detrarre dalle riscossioni complessive, si chiede conferma che tale compensazione operi esclusivamente a livello contabile sui flussi finanziari da riversare/rendicontare, fermo restando il diritto del Concessionario a trattenere l’aggio maturato sulle somme riscosse, qualora l'istanza di rimborso derivi da vizi formali o sostanziali degli atti di accertamento non imputabili a responsabilità diretta del Concessionario;



10. Ai fini di una corretta valutazione economica della procedura, si chiede di quantificare sia le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;



11. Si chiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente;



12. Si chiede di sapere se al Concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria, così come disposto dall’art. 1, comma 791, art. 1, L. 160/2019.



13. Si chiede di sapere se al Concessionario sarà fornito gratuitamente l’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nelle banche dati anagrafiche del Comune;



Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.



14/07/2026 15:48
Risposta
1) Si conferma.
La gestione del contenzioso posta a carico del Concessionario riguarda esclusivamente gli atti emessi e le attività svolte dal medesimo nell'ambito della presente concessione, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato.
Restano di competenza del Comune le controversie concernenti atti impositivi, provvedimenti o attività riconducibili esclusivamente all'Ente concedente.
Restano altresì ferme le rispettive competenze e responsabilità del Comune e del Concessionario secondo quanto previsto dal Capitolato e dalla normativa vigente.


2) Si conferma.
Decorso il termine di tre anni dalla consegna delle partite, il Comune può esercitare la facoltà prevista dall'art. 38, comma 3, del Capitolato richiedendo al Concessionario la trasmissione della comunicazione di inesigibilità relativa alle posizioni interessate.
Resta fermo che tale previsione costituisce una facoltà attribuita al Comune e non incide sulla disciplina generale delle comunicazioni di inesigibilità prevista dall'art. 38 del Capitolato.


3) Si conferma.
Ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del Capitolato, il Concessionario è tenuto al completamento delle procedure di riscossione coattiva già avviate alla data di scadenza della concessione sino alla definizione della relativa pratica mediante integrale pagamento ovvero mediante comunicazione di inesigibilità, salvo diversa determinazione del Comune ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.


4) Con riferimento all'art. 39, comma 2, del Capitolato, si precisa quanto segue.
La locuzione "eventuali riscossioni" è riferita agli incassi eventualmente conseguiti successivamente alla restituzione delle partite al Comune ovvero all'eventuale nuovo affidatario del servizio, rispetto ai quali il Concessionario cessato non svolgerà ulteriori attività.
Per le attività regolarmente eseguite prima dell'ordine di blocco e restituzione restano fermi i corrispettivi ed i rimborsi maturati ai sensi dell'art. 4 del Capitolato e dell'offerta economica dell'aggiudicatario.
L'esercizio della facoltà prevista dall'art. 39, comma 2, costituisce una modalità di gestione della fase conclusiva del rapporto contrattuale espressamente disciplinata dalla lex specialis e non configura, di per sé, un'ipotesi di recesso ai sensi dell'art. 18 del Capitolato.
L'esercizio di tale facoltà non comporta il riconoscimento di ulteriori corrispettivi, indennizzi o ristori economici diversi da quelli eventualmente già maturati secondo le previsioni del Capitolato.


5) Si conferma che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019.
Resta fermo che il rapporto economico tra Comune e Concessionario è disciplinato esclusivamente dalle disposizioni del Capitolato e dall'offerta economica presentata in sede di gara.
L'applicazione degli oneri della riscossione avviene nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla normativa vigente, senza che il presente chiarimento comporti modifiche o integrazioni della disciplina economica della concessione.


6) Si conferma.
L'accettazione della comunicazione di inesigibilità produce gli effetti previsti dall'art. 38, comma 5, del Capitolato, con conseguente esonero del Concessionario dall'obbligo di porre in essere ulteriori attività di riscossione con riferimento alle partite interessate.


7) Con riferimento al primo profilo, il rifiuto della comunicazione di inesigibilità costituisce esercizio della facoltà prevista dall'art. 38, comma 6, del Capitolato. Mediante tale provvedimento il Comune ritiene che non ricorrano i presupposti per l'accoglimento della comunicazione di inesigibilità e dispone la prosecuzione delle attività di riscossione secondo quanto previsto dal Capitolato.
Con riferimento al secondo profilo, qualora il rifiuto intervenga successivamente alla scadenza della concessione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 39 del Capitolato con riferimento alle procedure già avviate.
La prosecuzione delle attività trova pertanto disciplina esclusivamente nelle previsioni del Capitolato, ivi compresa la disciplina del rapporto contrattuale, senza che il presente chiarimento introduca deroghe o integrazioni alla lex specialis.


8) L'art. 33, comma 4, del Capitolato disciplina la facoltà riconosciuta al Concessionario di presentare una comunicazione preventiva di inesigibilità motivata dalla potenziale antieconomicità della riscossione entro il termine previsto per l'emissione del primo documento di riscossione.
Decorso tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 38 del Capitolato.
In particolare, l'art. 38, comma 8, attribuisce al Comune la facoltà di accettare una comunicazione di inesigibilità qualora, sulla base delle circostanze del caso concreto, ritenga che la prosecuzione dell'attività di riscossione risulti contraria ai principi di efficienza o di economicità.
Le disposizioni di cui agli artt. 33 e 38 del Capitolato disciplinano, pertanto, momenti procedimentali differenti e operano secondo i rispettivi presupposti e ambiti applicativi.


9) Si conferma che la previsione di cui all'art. 8, comma 4, del Capitolato disciplina esclusivamente le modalità di rendicontazione contabile dei flussi finanziari conseguenti ai rimborsi.
La determinazione dei corrispettivi spettanti al Concessionario resta disciplinata esclusivamente dalle disposizioni del Capitolato e dall'offerta economica presentata in sede di gara.
Il presente chiarimento non introduce deroghe o integrazioni alla disciplina economica della concessione.


10) Le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono poste a carico dell'aggiudicatario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In via meramente estimativa, le spese inerenti alla stipulazione del contratto possono essere quantificate come segue:
imposta di registro: € 200,00 (misura fissa);
diritti di rogito/segreteria: determinati secondo la tariffa vigente in relazione al valore contrattuale, stimabili in circa € 1.000,00;
imposta di bollo: dovuta nella misura prevista dalla normativa vigente secondo quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023, stimata in euro 40,00.
Restano altresì a carico dell'aggiudicatario ogni ulteriore imposta, tassa od onere connesso alla stipulazione del contratto, ove dovuti ai sensi della normativa vigente.


11) L'art. 34 del Capitolato demanda al Concessionario la valutazione delle azioni cautelari ed esecutive da intraprendere sulla base dei principi di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia, celerità, buona fede e correttezza nell'esecuzione del servizio.
La procedura mobiliare disciplinata dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 costituisce uno degli strumenti di riscossione esperibili e dovrà essere valutata dal Concessionario in relazione alle caratteristiche della singola posizione debitoria, senza che sussista un obbligo generalizzato di attivazione nei confronti di tutte le partite affidate.
Resta fermo che il Concessionario è tenuto ad adottare, in relazione a ciascuna posizione, le azioni ritenute più idonee al recupero del credito nel rispetto delle disposizioni del Capitolato e della normativa vigente.


12) Si conferma quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera a), del Capitolato.
Il Comune metterà a disposizione del Concessionario almeno un accesso ai portali Sister e Siatel – Punto Fisco, nonché gli ulteriori accessi eventualmente disponibili e consentiti dalla normativa vigente, nella misura necessaria allo svolgimento del servizio.
Resta fermo che l'utilizzo delle predette banche dati dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente, delle condizioni di utilizzo stabilite dai rispettivi gestori e dei relativi profili di autorizzazione.

13) Si conferma.
Il Comune garantirà al Concessionario l'accesso alle banche dati comunali nella misura necessaria all'esecuzione del servizio, compatibilmente con le autorizzazioni e i profili di accesso consentiti dalla normativa vigente.
L'accesso sarà limitato ai dati necessari allo svolgimento delle attività affidate e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza applicabili.



C.U.C. tra i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Senigallia c/o il Comune di Senigallia

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