Inviato esito

Gara #50

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI SENIGALLIA.
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Informazioni appalto

11/06/2025
Aperta
Servizi
€ 149.605,22
Marcantoni Andrea
C.U.C. tra i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Senigallia c/o il Comune di Senigallia

Categorie merceologiche

665181 - Servizi di intermediazione assicurativa

Lotti

Inviato esito
1
B7390F3763
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI SENIGALLIA.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Senigallia, come meglio indicato nel Capitolato speciale di appalto. Si rinvia al Capitolato speciale di appalto per una dettagliata descrizione del servizio.
€ 106.860,87
€ 0,00
€ 0,00
€ 149.605,22
1779 Del 09/12/2025
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
10203070155 Aon S.p.A.
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

969
14/07/2025
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174.66 kB
Cognome Nome Ruolo
Monti Marinella Presidente del Seggio di gara

Commissione valutatrice

1035
28/07/2025
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30/07/2025 10:51
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Cognome Nome Ruolo
Saturni Sara Presidente di Commissione
Cecchini Davide Componente di Commissione
Frattini Francesca Componente di Commissione

Scadenze

04/07/2025 14:00
14/07/2025 11:00
14/07/2025 12:00

Allegati

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24/07/2025 17:50
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18/12/2025 12:58
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avviso-esito-gara.pdf
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23/12/2025 15:26
62.48 kB

Chiarimenti

01/07/2025 17:39
Quesito #1
Con riferimento a quanto indicato all’interno del disciplinare all’art. 15 – Offerta Economica, si segnala che la piattaforma di gara non sembra prevedere la generazione di alcuna offerta economica telematica, si chiede pertanto di confermare che sarà sufficiente l’inserimento di una dichiarazione attestante che la percentuale di ribasso offerta è pari a zero.


02/07/2025 12:58
Risposta
Si comunica che nella sezione Allegati, è stato pubblicato il modello "allegato 4 - Offerta economica" che dovrà essere compilato, firmato digitalmente e caricato nel portale.

02/07/2025 11:01
Quesito #2
Buongiorno,


con riferimento alla gara per l’affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:


1) la redazione del progetto tecnico, dovrà essere composta da un numero massimo di 20 cartelle: siamo a chiedere se per cartelle si intendono facciate.


Inoltre, siamo a chiedere conferma che i curricula non saranno conteggiati nel numero delle pagine dell’offerta tecnica, ma potranno essere allegati a parte.


2) Relativamente al punto C.1 dei criteri di valutazione, è richiesta l’indicazione del Responsabile del servizio e di ulteriori figure esperte in ambito legale e tecnico (max n. 6 risorse). Siamo a chiedere se il numero massimo di 6 risorse è comprensivo del Responsabile del Servizio, oppure se le 6 risorse sono aggiuntive alla figura del Responsabile.


Inoltre, siamo a chiedere se l’esperienza richiesta in ambito legale e tecnico è relativa alla competenza nel campo del brokeraggio assicurativo.


3) Al fine di poter effettuare un’offerta tecnica adeguata, siamo a chiedere gentilmente di fornirci le copie delle polizze in corso e il numero dei sinistri degli ultimi tre anni, unitamente al numero dei sinistri sotto e sopra franchigia della polizza RCT/O.


08/07/2025 15:53
Risposta
1) Si precisa che:
a. per cartella si intende n. 1 foglio stampato fronte–retro, pertanto, n. 20 cartelle corrispondono a n. 40 facciate;
b. i curricula non saranno conteggiati nel numero delle pagine e potranno essere allegati a parte.

2) Si precisa che:
a. nelle 6 risorse è compresa anche la figura del Responsabile del Servizio;
b. l’esperienza sia legale che tecnica è riferita all’ambito del servizio oggetto di gara.

3) Di seguito si indicano le polizze attualmente in essere, che verranno consegnate in copia all’aggiudicatario:
- polizza RCT /O 30.09.2024 - 31.07.2025 Lloyd's Insurance Company S.A. - massimali € 15.000.000,00 per sinistro, per persona, per danni a cose - franchigia € 9.000,00;
- polizza RCT 31.07.2025 - 31.12.2027 ALLIANZ SPA - massimali € 15.000.000,00 per sinistro, per persona, per danni a cose - franchigia € 6.000,00;
- polizza RC Patrimoniale 30.09.2024 - 30.09.2025 Arch Insurance (EU) Designated Activity Company - massimali € 3.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e € 5.000.000,00 in aggregato annuo - franchigia/scoperto € 2.000,00;
- polizza RC Patrimoniale 30.09.2025 - 31.12.2027 Arch Insurance (EU) Designated Activity Company - massimali € 5.000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento e € 7.000.000,00 in aggregato annuo - franchigia/scoperto € 0,00;
- polizza Tutela Legale 30.09.2024 - 30.09.2025 D.A.S. - massimali € 50.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero degli assicurati coinvolti, con il limite di € 200.000,00 per periodo assicurativo annuo;
- polizza Tutela Legale 30.09.2025 - 31.12.2027 AM Trust Assicurazioni S.p.A. massimali € 50.000,00 per singolo soggetto coinvolto nel sinistro, € 100.000,00 per sinistro coinvolgente più persone assicurate, € 200.000,00 per anno assicurativo;
- polizza RC Auto 31.12.2024 - 31.12.2027 Vittoria Assicurazioni S.p.A. - massimali per sinistro € 50.000.000,00 per tutti i veicoli;
- polizza CVT 31.12.2024 - 31.12.2027 Balcia Insurance SE - massimali € 60.000,00 per veicolo/sinistro;
- polizza Infortuni 31.12.2024 - 31.12.2027 AIG Europe SA - massimali: a seconda dei soggetti assicurati;
- polizza ALL RISKS Patrimonio XL INSURANCE COMPANY SE - massimali: a seconda della tipologia;
- polizza ALL RISKS OPERE D'ARTE 31.12.2024 - 31.12.2027 Arch Insurance (EU) Designated Activity Company - somme assicurate - sezione giacenza € 4.000.000,00 - sezione trasporto fino ad € 50.000,00.

Inoltre si allega la tabella con l’elenco dei sinistri, aggiornata a maggio 2025, relativa alla polizza RCT/O.
Si precisa che non è possibile per l'Ente distinguere il numero dei sinistri sopra e sotto franchigia in quanto, essendo in istruttoria, non si ha contezza della quantificazione dei danni.


Elenco sinistri RCT/O
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08/07/2025 15:53
54.87 kB
02/07/2025 12:51
Quesito #3
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la presente per formulare i seguenti chiarimenti, al fine di poter presentare un’offerta qualitativa congrua anche relativamente al valore dell’appalto:


Si richiede copia delle polizze attualmente in essere, anche al fine di conoscere se prevedono un rinnovo automatico alla scadenza.Si chiede di fornire una statistica dei sinistri relativi agli ultimi tre anni. In relazione alla gestione dei sinistri in SIR, vogliate cortesemente indicarci il numero di pratiche annualmente gestite e l’importo della franchigia contrattuale. A tal proposito, chiediamo di indicarci se attualmente la gestione dei sinistri in SIR è affidata a società specializzata.
08/07/2025 15:55
Risposta
1) In riferimento al primo quesito, si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 2 sub 3). Si fa presente che le polizze non prevedono un rinnovo automatico alla scadenza.

2) In riferimento al secondo quesito, si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 2 sub 3) e si precisa che l'importo della franchigia contrattuale attualmente vigente è di € 9.000,00.
Attualmente la gestione dei sinistri è affidata in toto, sia sotto che sopra franchigia, alla compagnia assicurativa della RCT/O.


02/07/2025 16:14
Quesito #4
Spettabile Amministrazione, ci riferiamo alla procedura in oggetto indicata per chiedere il seguente chiarimento in ordine all’attività di gestione dei sinistri in SIR.
Poiché, come noto, tale attività, per la sua specifica natura, risulta preclusa al broker, Vi chiediamo di confermare che la stessa potrà essere erogata per il tramite di una società del gruppo, con la quale peraltro c’è un contratto di collaborazione continuativa.


08/07/2025 15:57
Risposta
All’articolo 6, punto 16 e seguenti (pag. 7/14) del capitolato speciale di appalto, si indicano le attività che deve svolgere il broker nell’ambito della gestione dei sinistri attivi e passivi collegati alle polizze. Non è prevista, nell’ambito del capitolato, un’attività di gestione dei sinistri in SIR, pertanto non si ritiene necessario ricorrere a terzi per tale attività strettamente istruttoria. Al solo scopo di limitare la sinistrosità dell'Ente si è richiesto, infatti, nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criterio “D.1”, di descrivere l’attività che il broker intende offrire per rendere più efficace la gestione dei sinistri, limitatamente al caso in cui si tratti di sinistri potenzialmente inferiori alla franchigia (fino al 31/07/2025: franchigia pari a € 9.000,00; dal 01/08/2025: franchigia pari a € 6.000,00).


03/07/2025 09:43
Quesito #5
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al criterio D dell'art. 16.1 del Disciplinare di Gara, al fine di formulare la nostra migliore offerta, chiediamo gentilmente di fornire la statistica sinistri degli ultimi tre anni, importo della SIR e la tipologia degli stessi.


08/07/2025 15:58
Risposta
In riferimento alla statistica dei sinistri degli ultimi tre anni e alla loro tipologia, si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 2 sub 3) e al relativo allegato.
In riferimento all’importo della SIR si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 4.


03/07/2025 10:31
Quesito #6
Spett.le Stazione Appaltante,
in merito alla Vostra richiesta al criterio D dell'art. 16.1 del Disciplinare di gara per la gestione dei sinistri del Comune di Senigallia di importo inferiore alla soglia di franchigia "SIR", trattandosi di prestazione secondaria e non direttamente gestita dal broker, chiediamo di ammettere il subappalto per questa specifica attività.
Inoltre, con riferimento al criterio C, chiediamo gentilmente di poter allegare i Curricula delle risorse, extra alle 20 facciate richieste.


08/07/2025 16:01
Risposta
In riferimento al quesito relativo al criterio D dell’art. 16.1 del Disciplinare di gara, si rinvia alla risposta fornita in riferimento al quesito n. 4.
In riferimento al quesito relativo al criterio C, si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 2, sub 1) lett. b).



03/07/2025 17:43
Quesito #7
In riferimento alla procedura emarginata in oggetto, essendo interessati a partecipare alla medesima, siamo a chiederVi un chiarimento in merito al capitolo D dell'offerta tecnica "OFFERTA DI SERVIZIO AGGIUNTIVO (PROPOSTO DALL'ENTE) DA SVOLGERSI DA PARTE DELL’OPERATORE ECONOMICO, A FAVORE DEL COMUNE DI SENIGALLIA, SENZA COSTI AGGIUNTIVI PER LO STESSO ENTE."
In particolare chiediamo gentilmente di voler meglio specificare se il supporto richiesto sia per i sinistri in franchigia o in SIR e, di conseguenza, chiediamo di volerci indicare l'importo della franchigia o della SIR eventualmente in essere.
Chiediamo altresì di volerci fornire statistica sinistri (sia sotto che sopra SIR/Franchigia) degli ultimi 5 anni.
Inoltre siamo a chiedere un chiarimento relativo alla redazione dell'offerta tecnica in 20 cartelle; in particole siamo a chiedere se le stesse siano da intendersi come 20 facciate.
Infine, chiediamo gentilmente un chiarimento relativo all'art. 10 comma I - Pagamento dei premi assicurativi del CSA che di seguito riportiamo "(...), e pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà tenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso."
Poiché il mandato di pagamento predisposto a favore del broker non sempre si concretizza con l’immediata corresponsione del premio, vogliate confermarci che sarà il versamento del premio nelle mani del broker ad avere effetto liberatorio per l'Ente e che pertanto non verrà richiesto al broker alcun anticipo del premio.
Segnaliamo che tale circostanza oltre a non risultare in linea con le disposizioni normative che subordinano l’efficacia temporale della copertura alla corresponsione del premio nei termini convenuti con l’assicuratore (art. 1901 cod. civ), potrebbe far emergere il rischio dell’anticipazione a carico del broker, previsione che si pone in contrasto con gli artt. 117 del Codice delle Assicurazioni e 63 del Regolamento Isvap n. 40/2018 che impongono agli intermediari assicurativi l’istituzione di un conto separato dedicato alla raccolta dei premi, autonomo e indisponibile rispetto al conto di gestione della società di brokeraggio.
Tale clausola, inoltre, prevedendo l’effetto della quietanza liberatoria implica un’alterazione della fisionomia del contratto di brokeraggio, il quale deve rispondere ad esigenze di assistenza e consulenza del cliente e non del suo finanziamento, riproponendo la problematica evidenziata anche dal Consiglio di Stato (Sentenza n. 6399 del 29/12/2014).


08/07/2025 16:05
Risposta
1) In riferimento al primo quesito, si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 2 sub 3), al quesito n. 3, sub 2), e al relativo allegato.
2) In riferimento al secondo quesito, si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 2 sub 1).
3) In riferimento al terzo quesito, si conferma che il pagamento del premio a favore del Broker avrà effetto liberatorio per l'Ente e, come disposto dall’art. 7 del Capitolato speciale di appalto, il pagamento da parte dell’Ente avverrà entro i termini previsti dalle polizze. Al fine di non incorrere in un’anticipazione, come stabilito all’art. 10 del Capitolato speciale di appalto, il Broker dovrà richiedere il pagamento dei premi tramite pec entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza.


04/07/2025 09:30
Quesito #8
Buongiorno,
in riferimento alla procedura in oggetto si chiede:
1) con riferimento alla redazione dell’offerta tecnica, di confermare che per “20 cartelle” si intendano “20 facciate/fogli A4”;
2) con riferimento al punto C.1, di precisare se possono essere indicate massimo 6 risorse in aggiunta al Responsabile o se nelle 6 risorse è compreso anche il Responsabile;
3) In relazione, alla nomina del broker aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei dati prevista nell’Art. 19 “TRATTAMENTO DEI DATI” del Capitolato Speciale, segnaliamo che la specificità dell’attività posta in essere dal broker dovrebbe guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell’inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento e ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall’intermediario assicurativo, che di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell’interesse del Cliente, necessita, infatti, di un grado di autonomia operativa ampio, che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di “delega” da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova ulteriore conferma nei due provvedimenti emessi dal Garante (“Ruolo soggettivo dell’impresa assicurativa nell’ambito dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi” e “Esonero dall’informativa in ambito assicurativo – c.d. catena assicurativa”) dal cui combinato disposto si ricava che ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell’attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati.


L’attività di intermediazione assicurativa, come noto, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 – “Codice delle assicurazioni”; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l’esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un’Autorità di controllo (IVASS).


Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell’art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali.


Alla luce di quanto sopra riportato, vi chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati.


08/07/2025 16:08
Risposta
1) In riferimento al primo quesito, si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 2 sub 1).
2) In riferimento al secondo quesito, si rinvia alla risposta fornita al quesito n. 2 sub 2).
3) In riferimento al terzo quesito, si rinvia all’art. 19 del Capitolato speciale di appalto.



C.U.C. tra i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Senigallia c/o il Comune di Senigallia

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